Il Consiglio di Amministrazione e lo statuto della fondazione
Consiglio di Amministrazione
Dott. Romano Verardi
Presidente
Dott. Achille Sassoli De’ Bianchi
Vice Presidente
Ing. Marco Cavedagni
Direttore
Dott. Federico Tassi
Consigliere
Rag. Mario Magni
Revisore Contabile
Statuto
ART.1) COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE
È costituita, ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Codice Civile, la “Fondazione Bruto e Poerio Carpigiani”.
ART.2) SEDE
La fondazione ha sede in comune di Anzola Dell’Emilia.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
ART.3) SCOPI SOCIALI
La Fondazione persegue lo scopo, non lucrativo e di pubblico interesse, di:
– sostenere e diffondere la cultura del prodotto gelato come cibo italiano fondato su una lunga tradizione culinaria;
– tutelare il know how della produzione di prodotti artigianali;
– studiare e promuovere lo sviluppo e la conoscenza della cultura del cibo, adoperandosi per la diffusione di prodotti di qualità;
– diffondere l’educazione allo studio ed alla salvaguardia del patrimonio alimentare, a tutela delle sue caratteristiche e della sua tipicità.
La Fondazione, per il raggiungimento del suddetto scopo, potrà porre in essere le seguenti attività strumentali, accessorie e connesse:
– sostenere, finanziare, promuovere ed organizzare il progetto del “Gelato Museum”, secondo il relativo Manifesto;
– organizzare corsi e seminari di formazione;
– finanziare, direttamente o mediante contributi, l’organizzazione di progetti rispondenti alle finalità di valorizzazione e sviluppo territoriale della Fondazione;
– organizzare conferenze, mostre, esposizioni e congressi attinenti alle finalità della Fondazione;
– promuovere la pubblicazione, la diffusione e la divulgazione di opere scientifiche e culturali;
– istituire borse di studio;
– sviluppare i rapporti con altri centri di cultura, al fine di promuovere l’attività della Fondazione;
– promuovere l’attività di studio e di ricerca coerenti con i fini dello Statuto.
La Fondazione non ha scopo di lucro.
La Fondazione potrà esercitare ogni attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente o indirettamente, il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento degli scopi istituzionali sopra indicati, anche acquisendo partecipazioni in altre Società ed Enti.
A tale scopo la Fondazione potrà tra l’altro:
– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine;
– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che siano posseduti a qualsiasi titolo;
– stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
– partecipare ad associazioni, Enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alle finalità convergenti con gli scopi della Fondazione, la medesima Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
– concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché a partecipare a società del medesimo tipo.
ART.4) PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dai beni conferiti dal fondatore;
– dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;
– da elargizioni o contributi versati da Enti pubblici o privati nonché, da persone fisiche sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per finalità previste nell’articolo 3 che precede;
– dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio;
– da partecipazioni in società o enti.
ART.5) ENTRATE
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
– proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all’articolo precedente;
– Ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori – di terzi destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
– proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall’art.3 del presente Statuto.
ART. 6) CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.
Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica di regola per un biennio.
Nell’ambito del Consiglio verranno designate durante le prime sedute la carica di Presidente e di Vice Presidente, le cariche di Segretario e Tesoriere verranno analogamente designate durante le prime sedute di Consiglio dagli stessi componenti.
ART.7) SOSTITUZIONE CONSIGLIERI
Quando durante il periodo di mandato uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato dai nuovi consiglieri designati dall’organo amministrativo della società fondatrice eletti in sostituzione di quelli cessati dalla carica per qualsiasi motivo.
ART.8) CARICHE
Ogni carica é gratuita. Ogni componente il Consiglio avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’esercizio delle funzioni a ciascuno assegnate.
ART.9) AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare il Consiglio:
– approva il conto consuntivo e la relazione illustrativa entro il 30 aprile dell’anno successivo;
– assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
– delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salve restando le formalità stabilite dalla legge;
– stabilisce i programmi della Fondazione;
– decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
– delibera le modifiche di carattere organizzativo dello statuto (da sottoporre all’autorità, tutoria per l’approvazione nei modi di legge) e ciò in deroga a quanto previsto dal successivo art. 11), a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, fermi restando gli scopi stabiliti nell’atto di fondazione.
Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonché direttori tecnici se ritenuti opportuni e potrà avvalersi di esperti e di professionisti.
In assenza del Segretario del Consiglio, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.
In assenza del Presidente la sua funzione verrà assolta dal Vice Presidente ed in mancanza di questo dal consigliere più anziano.
ART.10) CONVOCAZIONI
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni semestre, con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito per posta almeno dieci giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con comunicazione tramite telegramma, telefax o posta elettronica, spedita almeno 72 ore prima di quella di inizio della riunione.
ART.11) DELIBERAZIONI
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità dopo la seconda votazione, prevarrà la decisione cui, al termine della seconda votazione, accede il voto del Presidente.
ART.12) CARICHE
Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, se nominato, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva, ed avrà la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verranno trascritte su verbali, numerati e raccolti a cura del Segretario, dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.
ART.13) CONTROLLO CONTABILE
La revisione dei bilanci della Fondazione potrà essere affidata, a discrezione del Consiglio di amministrazione ad un collegio di tre revisori dei conti, ovvero a Società di revisione, nominati dallo stesso Consiglio di Amministrazione ogni tre anni tra quelli iscritti all’apposito Albo.
Nell’espletare le propria funzione, i revisori o la società di revisione accertano la regolare tenuta delle scritture contabili; esprimono il proprio parere mediante apposita relazione scritta sul bilancio consuntivo, verificando la esattezza e veridicità delle relative poste ed il rispetto della best practice in materia di trasparenza contabile.
ART.14) DIRETTORE
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la fondazione sia avvalga dell’opere di un Direttore della fondazione.
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, e resta in carica per due anni decorrenti dalla data di nomina.
ART.15) POTERI DEL DIRETTORE
Il Direttore collabora alla preparazione dei programmi di attività della fondazione, ne cura la gestione, dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione, ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.
Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni, chiamati a partecipare alle iniziative della fondazione.
ART.16) COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO
La Fondazione potrà essere assistita da un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive a richiesta del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato tecnico-scientifico elegge il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri ed è composto da un numero variabile da tre fino a dieci membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che sì sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.
Il Comitato elegge il proprio Presidente scegliendolo nell’ambito dei suoi componenti i quali durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
ART.17) LIQUIDAZIONE
La Fondazione si estingue qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità. Il Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, compreso il Presidente, accerta il verificarsi delle cause di scioglimento. Per l’esecuzione della liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, che potrà essere scelto tra i suoi componenti.
I beni residuati dopo l’esecuzione della liquidazione saranno devoluti, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad enti italiani od esteri che perseguono finalità analoghe.
ART.18) PREVISIONI FINALI
Per tutto quanto non predisposto dal presente statuto e dall’atto costitutivo si applicano le norme previste dal Codice Civile e dalle altre leggi speciali in materia.